Verhaltenskodex Code of Conduct, Italienisch

Stand: 28.10.2021 2/3 CODICE DI CONDOTTA HABERKORN PER I FORNITORI 1. Rispetto di leggi, convenzioni, norme e standard del settore I nostri fornitori si impegnano a rispettare tutte le leggi e normative nazionali in vigore. Altrettanto vale per convenzioni, norme e standard che riguardano integrità commerciale, diritti umani, norme lavorative, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro e tutela della salute. In qualsiasi caso le regole da applicarsi sono sempre quelle più restrittive. 2. Divieto di lavoro minorile I nostri fornitori si impegnano a rispettare le disposizioni delle Nazioni Unite che riguardano i diritti dei minori. In particolare si impegnano ad accettare solo lavoratori in possesso dell’età minima prevista e a proibire lo sfruttamento del lavoro minorile, ovvero a prendere immediate contromisure. 3. Divieto di lavoro forzato e coercitivo Nessuno può essere costretto al lavoro contro la sua volontà. È vietata qualsiasi forma di lavoro forzato e coercitivo, di schiavizzazione, di prigionia e più in generale di pressione fisica o psichica. 4. Divieto di trattamento disumano È vietata qualsiasi forma di abuso fisico o sottomissione, di privazione della libertà, di punizioni fisiche o psichiche, di minacce di violenza, di molestie sessuali o verbali e di altre forme di intimidazione. 5. Divieto di discriminazioni I nostri fornitori accettano e rispettano il diritto di ogni persona ad avere uguali opportunità in tutti gli aspetti occupazionali come assunzione, remunerazione, autorizzazione a corsi di aggiornamento, pro- mozione, conclusione del rapporto lavorativo o pensionamento, indipendentemente dalla provenienza etnica e sociale, nazionalità, religione, età, stato civile, inclinazione sessuale, disabilità, idee politiche o appartenenza a sindacati. 6. Rispetto della libertà associativa e del diritto alle trattative collettive I nostri fornitori accettano e rispettano il diritto dei loro dipendenti a riunirsi, a istituire un loro sinda- cato e a condurre trattative tariffarie collettive. Coloro che aderiscono a organizzazioni sindacali non vengono discriminati né avvantaggiati, ed hanno la possibilità di sostenere nel posto di lavoro la loro funzione di rappresentanza. Nei paesi dove le leggi restringano il diritto alla libertà associativa e alle trattative collettive, il datore di lavoro assume un atteggiamento aperto nei confronti dello sviluppo di misure eque atte a promuovere la libertà di associazione e di trattativa. 7. Condizioni di lavoro sicure e igieniche I nostri fornitori si impegnano a prendere tutte le misure previste dalle leggi nazionali e dagli standard del settore per assicurare ai loro dipendenti condizioni di lavoro sicure, salutari e igieniche (altrettanto vale per le condizioni abitative, nel caso siano previste). Devono essere prese adeguate misure preven- tive per scongiurare incidenti sul lavoro o danni alla salute imputabili al lavoro. Di ciò fa parte un re- golare addestramento dei dipendenti sulla sicurezza e sulla tutela della salute. La responsabilità della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute deve essere affidata ad un esponente del management. 8. Impegno a non prolungare gli orari di lavoro I nostri fornitori si impegnano a fare in modo che gli orari di lavoro corrispondano a quanto previsto dalle leggi nazionali o agli standard del settore, in funzione di ciò che va maggiormente tutelato. In qualsiasi caso lo straordinario è facoltativo, non può essere richiesto in misura eccessiva e va comun- que remunerato.

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